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Industry 4.0: agevolazioni di ammortamento disponibili anche sui prodotti COMECER

Comecer Industry 4.0

Prorogate le agevolazioni su super e iper ammortamento

Tra le principali misure in materia di riduzione della pressione fiscale contenute nella Legge di Bilancio approvata dal Senato della Repubblica il 27 dicembre 2017, l’articolo 5 dispone la proroga per l’anno 2018 delle agevolazioni note come iperammortamento e superammortamento, già contenute nella Legge di Bilancio 2016, con possibilità di un notevole risparmio sulle imposte dovute, in quanto consentono ad imprese e professionisti di maggiorare le quote di ammortamento di beni strumentali a fronte di nuovi investimenti effettuati.

La Legge N.232/2016(1) prevede che per l’ottenimento delle agevolazioni, un bene materiale debba essere tra quelli classificati nei tre gruppi di allegato A, e che debba rispondere alle caratteristiche analizzate dettagliatamente nella Circolare N.4E/2017 emessa dell’Agenzia delle Entrate(2).

I prodotti COMECER sono compresi nei Gruppi I° e III° dell’Allegato A e possono ottenere le agevolazioni in presenza di determinate condizioni.

Il Gruppo I° è relativo a “Beni Strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”, e comprende essenzialmente macchine utensili di ogni tipo, macchine per il packaging, robot, macchine motrici e operatrici, magazzini automatici, ovvero ogni macchinario in ambito industriale che in autonomia consente il raggiungimento del proprio scopo. I beni di questo gruppo devono soddisfare cinque requisiti obbligatori, e ad almeno due di tre ulteriori requisiti opzionali.

Requisiti obbligatori:

  • Controllo per mezzo di CNC e/o PLC;
  • Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica;
  • Integrazione automatizzata col sistema logistico della fabbrica;
  • Interfaccia uomo / macchina semplice e intuitiva;
  • Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza.

Requisiti opzionali:

  • Esistenza di sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
  • Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo;
  • Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo.

L’utilizzatore dovrà certificare che il bene oltre a possedere le caratteristiche obbligatorie, risulta connesso al Sistema di Fabbrica.

Il Gruppo III° è relativo a “dispositivi per l’interazione uomo / macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»”, e comprende tutti quei dispositivi il cui scopo è quello di facilitare le operazioni a carico dell’operatore e/o migliorarne le condizioni di sicurezza. Possono rientrare in questa categoria “banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori…”, e “interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che supportano l’operatore in termini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica”. Anche in questo caso l’utilizzatore dovrà certificare che il bene risponde alle normative internazionali, ed è connesso al Sistema di Fabbrica.

Classificazione dei prodotti COMECER in funzione delle agevolazioni

I prodotti COMECER sono suddivisi in tre categorie organizzate secondo le caratteristiche riconducibili a quanto previsto dalla legge N.232/2016.

  1. ISOLATORI PER IL PACKAGING ovvero sistemi isolatori a pressione positiva, il cui scopo è quello di proteggere il prodotto dalla presenza dell’uomo durante le operazioni di confezionamento e/o imballaggio ad esempio di prodotti farmaceutici. Il processo può prevedere operazioni manuali da parte dell’operatore come il semplice caricamento e movimentazione del prodotto all’interno della linea. Questi apparati, normalmente provvisti di funzionalità di riempimento automatico o semiautomatico, appartengono al Gruppo I°, e sono richiamati alla voce n.6 della legge come “macchine per il confezionamento e imballaggio”. Per ottenere l’iper-ammortamento il bene deve rispondere alle cinque caratteristiche obbligatorie e a due di tre ulteriori caratteristiche, come descritto in precedenza. Inoltre dovrà essere interconnesso con il Sistema di Fabbrica.
  2. ISOLATORI PROTETTIVI, ovvero sistemi isolatori a pressione negativa, il cui scopo principale è di proteggere l’uomo da fonti di pericolo quali radio farmaci o sostanze nocive, a prescindere dalla particolare applicazione o livello di automazione presente all’interno. Questi beni sono appartenenti al Gruppo III° “dispositivi per l’interazione uomo / macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»”. Per ottenere l’iper-ammortamento il bene deve rispondere a normative internazionalmente riconosciute, e deve essere connesso al Sistema di Fabbrica.
  3. ISOLATORI GENERAL PURPOSE ovvero sistemi isolatori a pressione positiva, il cui scopo è quello di proteggere il prodotto dalla presenza dell’uomo. Non svolgono operazioni di packaging, ma consentono all’operatore di effettuare processi come la dispensazione, pesatura, sintesi o test di sterilità in ambiente asettico. Vengono normalmente integrati a sistemi progettati dal cliente. Se valutati indipendentemente dal sistema di cui fanno parte non appartengono a nessuno dei gruppi individuati dalla legge N.232/2016. Nel caso in cui all’interno dell’isolatore fossero assunti particolari accorgimenti per facilitare le operazioni dell’uomo, allora il bene potrebbe rientrare nel Gruppo III° dell’allegato A “Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»” e potrebbe ottenere l’iper-ammortamento con le stesse modalità adottate per gli isolatori protettivi.

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In merito alla certificazione necessaria per ottenere le agevolazioni, la legge dispone che essa sia rilasciata da un soggetto/ente abilitato quando il valore del bene supera i 500.000,00 Euro, e quando inferiore, direttamente dal legale rappresentante dell’azienda utilizzatrice.

Come fruire delle agevolazioni fiscali?

Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 Euro, questa documentazione consiste in una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il  bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla legge stessa ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Maggiori informazione al sito del MISE: capitolo super e iper ammortamenti

(1) Legge 11 dicembre 2016, n. 232 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 297 del 21 dicembre 2016 – Suppl. Ordinario n. 57, così come modificata dall’articolo 7-novies del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 – Articolo 1, commi da 8 a 13 – Industria 4.0
(2) Circolare 4/E emanata dall’Agenzia delle Entrate il 30 marzo 2017

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